Accertamento, riscossione e contenzioso 03 Febbraio 2024

Imposta di registro, superfluo allegare l'atto cui si riferisce

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro può essere ritenuto valido anche nel caso in cui non venga allegato il provvedimento giudiziario cui l’imposta si riferisce.

Il caso trae origine dall’emissione di un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro necessaria alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace. Il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale deducendo in apposito motivo l’evidente difetto nel contenuto dell’atto dell’Amministrazione Finanziaria, che non recava in allegato il provvedimento giudiziario cui l’imposta si riferiva. Di ben diverso parere sono i giudici tributari, che ritengono la tesi difensiva infondata rigettando il ricorso: ad avviso dei magistrati tributari, infatti, il provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria presentava tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per la sua validità. Il procedimento a seguito del ricorso del contribuente faceva ulteriore corso in sede di legittimità. Veniva rappresentata l’evidente carenza nel contenuto del provvedimento emesso dall’Amministrazione Finanziaria che, contrariamente alle previsioni, non conteneva il provvedimento giudiziario cui l’imposta si riferiva. I giudici della Corte di Cassazione decidono la questione con l’ordinanza 25.01.2024, n. 2456. Tale provvedimento, che conferma la sentenza dei giudici tributari di secondo grado, ha inquadrato i 2 indirizzi che si erano formati in merito al contenuto dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro nei casi come quello...

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