L’art. 1, c. 237 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) prevede, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sui compensi relativi al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. La risposta 15.09.2026, n. 173 dell’Agenzia delle Entrate interviene sui principali profili applicativi, confermando che:
- i compensi agevolabili devono essere riconducibili al “trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa”;
- l’agevolazione opera esclusivamente per l’anno 2026;
- l’aliquota del 15% ha natura di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Con riguardo al limite di 800 euro, l’Agenzia valorizza il dato testuale “per l’anno 2026 i compensi [..] sono assoggettati, entro il limite di 800 euro [..]” e, in assenza di ulteriori precisazioni, ritiene che l’agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui per ciascun lavoratore. Di conseguenza, nel 2026 il sostituto potrà applicare l’imposta sostitutiva del 15% solo fino a tale soglia; l’eventuale eccedenza del trattamento accessorio resterà assoggettata al regime ordinario Irpef + addizionali.
Quanto al requisito reddituale dei 50.000 euro, la norma subordina il beneficio ai “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000”, senza specificare il periodo di riferimento. L’istante aveva proposto di verificare la soglia con riferimento al periodo d’imposta 2026, anno in cui il beneficio è riconosciuto, anche sulla base di dati previsionali, con eventuali conguagli. L’Agenzia condivide tale impostazione, chiarendo che il limite di reddito di lavoro dipendente di 50.000 euro va riferito esclusivamente al periodo d’imposta 2026. In concreto, il sostituto d’imposta:
- nel corso del 2026 può applicare l’imposta sostitutiva del 15% sulla base di una stima del reddito annuo di lavoro dipendente del singolo lavoratore;
- in sede di conguaglio dovrà verificare il reddito effettivo 2026: se questo supera 50.000 euro, il beneficio non spetta e sarà necessario rideterminare l’imposizione secondo il regime ordinario, effettuando i relativi conguagli.
Resta fermo che la qualificazione dei singoli emolumenti come “trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa” è rimessa alla valutazione del datore di lavoro; tale profilo, come espressamente precisato nella Risposta n. 173/2026, non rientra nelle competenze esercitabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.
La disciplina esclude espressamente dall’agevolazione il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate già destinatario delle specifiche misure fiscali richiamate dal c. 237. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui alle disposizioni indicate nello stesso comma, il beneficio del 15% si aggiunge a tali misure, senza operare alcuna preclusione o riduzione del cumulo.
