La L. 7.05.2026, n. 70, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9.05.2026, n. 106 e in vigore dal 10.05.2026, recante “Valorizzazione della risorsa mare”, all’art. 49-bis “Noleggio occasionale” introduce una nuova imposta sostitutiva al 20% al fine dichiarato di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico.La disciplina si applica al proprietario persona fisica o alla società non avente come oggetto sociale il noleggio, nonché all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, i quali possono effettuare in forma occasionale l’attività di noleggio dell’unità; l’imbarcazione o nave da diporto deve essere iscritta nei registri nazionali. Tale attività non costituisce uso commerciale dell’imbarcazione.I proventi derivanti dal noleggio occasionale, per un periodo complessivo non superiore a 42 giorni all’anno, possono essere assoggettati, su richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva del 20% sulle imposte sui redditi e relative addizionali, senza possibilità di detrarre o dedurre i costi sostenuti. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro i termini di saldo dell’Irpef. L’effettuazione del noleggio è subordinata alla preventiva comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente. Nel caso di utilizzo di personale a bordo, deve essere effettuata la comunicazione anche a Inps e Inail. La mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate preclude l’accesso a questo...