Diritto del lavoro e legislazione sociale 14 Dicembre 2023

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR: chiarimenti AdE

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

Il prossimo 18 dicembre 2023 (perché il 16.12 cade di sabato), scade il termine di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Ricordiamo che a partire dal 2015, sui fondi per il TFR è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17%, il versamento di tale imposta è a carico del datore di lavoro e va effettuato in due soluzioni, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno: entro il 16 dicembre di ogni anno è previsto il versamento dell’acconto; entro il 16 febbraio dell’anno successivo è previsto il versamento del saldo. Come noto, l’importo dovuto a titolo di acconto si può determinare utilizzando il metodo storico o il metodo presuntivo, se il datore di lavoro sceglie il metodo storico, l’acconto deve essere calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (pertanto TFR al 31.12.2022), non considerando le cessazioni avvenute nell’anno successivo, ovvero il 2023. Nel caso in cui, il datore di lavoro, decidesse di utilizzare il metodo previsionale, il calcolo si deve effettuare determinando il 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presumibile per l’anno in corso, tenendo conto delle cessazioni avvenute entro il 30.11 dell’anno in corso, pertanto entro lo scorso 30.11.2023, utilizzando come per la determinazione della...

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