Come noto, il 4.11.2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 258) la legge 17.10.2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, disciplina entrata in vigore il 19.11.2017.
Si tratta di una riforma che, con interventi mirati anche al D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia e delle misure di prevenzione: di seguito anche “CAM”), contiene snodi significativi per l’applicazione delle misure di prevenzione, per la gestione dei beni e per la loro destinazione dopo la confisca definitiva dello Stato.
La Legge n. 161/2017 è intervenuta, tra l’altro, sul contenuto della relazione ex art. 41 CAM dedicata alla gestione delle aziende in sequestro.
Questa relazione deve essere predisposta dall’amministratore giudiziario, presentata all’autorità giudiziaria e trasmessa all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) entro tre mesi dalla nomina, prorogabili per giustificati motivi a sei mesi. La relazione, a norma del novellato art. 41 CAM, deve contenere:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all’art. 36, c....