È improcedibile il ricorso quando il ricorrente depositi la copia autentica del provvedimento impugnato priva della relata di notifica, avvenuta con modalità telematiche a cura dello stesso ricorrente (Cass. Civ. S.U. 6.07.2022, n. 21349).
La sentenza può essere impugnata, in assenza di notifiche, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione (art. 327 c.p.c.). In caso di notifica del provvedimento alla controparte, invece, lo stesso dovrà essere impugnato, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., nel termine breve di 30 giorni, in caso di appello, o di 60 giorni, in caso di ricorso per Cassazione.
La notifica della sentenza comporta la decorrenza del termine breve tanto per il destinatario che per il notificante, sicché, quando il ricorrente notifichi il provvedimento e successivamente lo impugni dichiarando di impugnare lo stesso, già notificato a controparte, è suo onere depositare la copia autentica del provvedimento notificato unitamente alla relata di notifica, per la verifica della tempestività dell’impugnazione.
La dichiarazione contenuta nel ricorso di aver notificato il provvedimento impugnato costituisce infatti attestazione di un “fatto processuale” idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica, ancorché per ipotesi la medesima risultasse nulla o inesistente.
La conseguenza della mancata produzione è...