Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l'invito di pagamento per il recupero del contributo unificato versato in misura insufficiente, lamentandone la illegittimità. L'ufficio di segreteria eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'invito non autonomamente impugnabile poichè non ricompreso tra gli atti indicati all'art. 19 D.Lgs. 546/1992. La controversia giungeva davanti alla Corte di Cassazione la quale chiariva che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, se con gli stessi l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. In altri termini, è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001 (ord. 6.10.2017, n. 23469).
In quest'ottica, secondo il Giudice di legittimità, sono impugnabili tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto. Non assume alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della Commissione tributaria competente.
In capo al contribuente destinatario, infatti, sorge già al momento della ricezione della notizia, l'interesse ex art. 100 c.p.c. a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (sent. 8.10.2007, n. 21045).
D'altra parte, è questa la ragione per la quale si ritiene che il ricorso avverso una cartella esattoriale con cui l'Amministrazione chiede il pagamento del contributo unificato per atti giudiziari vada presentato al giudice tributario, avendo tale contributo natura di entrata tributaria (Sez. U, sent. 5.05.2011, n. 9840).
La mancata impugnazione dell'invito, se accompagnata dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, anche della sanzione aggiuntiva del 30%. Da ciò derivano sia la natura compiuta e definita della pretesa tributaria, sia il concreto interesse del contribuente a impugnare l'atto.
