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Diritto 04 Ottobre 2023

Impugnabile l’avviso con motivazione contraddittoria

L’avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché non consente al contribuente di avere certezza della pretesa, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.05.2023, n. 1362.

Una Spa aveva ricevuto plurimi avvisi di accertamento per gli anni 2005 e successivi con i quali è stata contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non inerenti e non obiettivamente determinabili. La società impugnava gli atti impositivi innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale la quale, riuniti i ricorsi, li ha accolti parzialmente. Tra i motivi di ricorso proposti, è stata sollevata anche la questione circa la contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati, motivo che, tuttavia, non è stato accolto del giudice adito. Entrambe le parti impugnavano la decisione di primo grado e, all’esito del relativo procedimento, il Giudice del gravame respingeva l’appello del contribuente, accogliendo invece l’impugnazione dell’Ufficio. Con riferimento alla questione relativa alla contraddittorietà della motivazione, ad avviso della CTR, il fatto che le ragioni erariali fossero sorrette da plurime ragioni anche apparentemente contraddittorie fra loro, non comportava la nullità degli atti impositivi. E ciò, secondo la CTR, sia perché nessuna norma di legge fa discendere la nullità degli atti amministrativi da una motivazione contraddittoria, sia perché nel caso di specie si sarebbe verificata una “scarsa rigorosità motivazionale”. La società contribuente proponeva, a quel punto, ricorso per Cassazione...

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