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Diritto 14 Febbraio 2022

Impugnazione allo stato passivo e onere allegatorio

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 1488/2022) l’opponente non ha l’onere di produrre copia autentica del decreto del giudice delegato relativo alla mancata o parziale ammissione del proprio credito.

La disciplina fallimentare non prevede che il ricorso in opposizione a stato passivo, di natura differente rispetto all’appello, debba essere accompagnato dalla produzione dell’atto impugnato, essendo richieste, invece, soltanto l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione. La natura impugnatoria del giudizio di opposizione rende evidente la necessità per il Tribunale di esaminare il contenuto del provvedimento del giudice delegato, perché ad esso il collegio di merito deve giocoforza parametrare le censure prospettate dall’opponente al fine di accertarne la fondatezza. In merito alle modalità con cui il giudice dell’opposizione possa venire a conoscenza del provvedimento impugnato, non è tassativamente previsto che ciò debba avvenire necessariamente su iniziativa di parte. Non risultano applicabili per analogia le norme processualcivilistiche relative all’appello, considerato che l’opposizione allo stato passivo è un procedimento di impugnazione, non qualificabile come appello, che rimane regolato dalla precipua disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 L.F. e nel contempo si sviluppa in seno alla procedura fallimentare, dalla quale non può essere isolato (e nel cui orizzonte le statuizioni assunte rimangono confinate ex art. 96 L.F.). Piuttosto occorre considerare che gli atti e i documenti attinenti al procedimento fallimentare, formato...

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