Un contribuente, nella fattispecie un condominio, veniva a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo dal Comune a titolo di tassa rifiuti solamente a eseguito di controlli presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Di conseguenza, formulava istanza di annullamento in autotutela chiedendo al Comune l'annullamento dei ruoli per intervenuta prescrizione quinquennale dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Avendo il Comune rigettato l'istanza, il condominio impugnava il diniego di sgravio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso ma, sull'appello proposto dal Comune, la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile il ricorso. La controversia giungeva, quindi, davanti alla Corte di Cassazione la quale, nell'accogliere il ricorso del condominio, rilevava come la C.T.R. fosse incorsa in un palese equivoco nell'affermare che il condominio, tramite l'impugnazione in questione, avesse tentato di eludere il termine di decadenza per l'impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate.
Il condominio, con l'impugnazione, non intendeva far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo, dal momento che al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata: il condominio deduceva che per l'inerzia, prolungata per oltre 5 anni, nel recupero di tali crediti...