Il fermo amministrativo su beni mobili registrati è un atto propedeutico all’esecuzione forzata o è soggetto alle regole di competenza dettate dal codice di rito, trattandosi di un’azione di accertamento di cognizione ordinaria?
Il fermo amministrativo venne introdotto dal D.L. 669/1996 con la previsione che, qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non fosse stato possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore o autoscafi, la Direzione regionale delle Entrate ne avrebbe potuto disporre il fermo. La ratio della norma era quindi inizialmente quella di impedire la circolazione del bene al fine di consentirne il ritrovamento e il successivo pignoramento.
Il D. Lgs 193/2001, modificò l’istituto, attribuendo il potere di disporre il fermo al concessionario, dopo l’inutile decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, svincolando il fermo dall’esito negativo del pignoramento per mancato reperimento del bene.
Con successivo D.L. 223/2006 (art. 35 c. 26-quinquies) venne inserito nel catalogo degli atti impugnabili dal contribuente innanzi alle Commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia tributarie) anche il fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca (a tal fine modificando l’art. 19 D.P.R. 546/1992).
Da ultimo, l’art. 52 D.L. 69/2013, nel ribadire che il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, ha stabilito, al capoverso successivo, che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente di riscossione con la notifica...