Con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ne hanno chiarito la disciplina quando il riparto è parziale, nell'ambito di una procedura fallimentare.
Il quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite consisteva nello stabilire se fosse ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che, decidendo sul reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, abbia ordinato l'esecuzione del piano di riparto parziale, avuto riguardo alla sua idoneità a stabilire, in maniera irreversibile o meno, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli altri interessati a ottenere gli accantonamenti nei casi previsti dall'art. 113 L.F. All'esito di un lungo excursus della disciplina di riferimento, nonché dei precedenti giurisprudenziali rinvenibili sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza 26.09.2019, n. 24068, hanno espresso il seguente principio di diritto: “il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente a oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 L.F., si connota per i caratteri della decisorietà e...