Diritto privato, commerciale e amministrativo 08 Gennaio 2025

Impugnazione processuale, legittimità per i soci della società estinta

La C.T.R., richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070/2013, ha ritenuto che l'accertamento fiscale nei confronti del liquidatore fosse nullo, perché rivolto nei confronti di un soggetto privo di soggettività passiva, invece attribuibile alle socie della estinta società.

La difesa erariale in sede di ricorso ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.P.R. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c. sottolineando come il liquidatore, già amministratore della società, proprio per il suo ruolo operativo di primo piano mantenuto nel tempo non poteva non essere al corrente degli illeciti che avevano visto il coinvolgimento della società, con le prevedibili ricadute fiscali collegate alla repentina cancellazione della società dal Registro delle Imprese, messa in liquidazione subito dopo l'inizio della verifica fiscale. Sottolineava ancora come il rapporto giuridico in forza del quale l'amministratore era chiamato a rispondere in proprio delle imposte non pagate non era fondato sul dolo o la colpa grave, ma era fondato su un'obbligazione ex lege di cui era responsabile ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.La Corte di Cassazione, limitando l’esame della sentenza alla parte relativa al soggetto legittimato all’impugnazione processuale, ha sottolineato come essa abbia ripetutamente chiarito, con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento), che: "Nel processo tributario la cancellazione dal Registro delle Imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità...

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