Società e contratti 23 Gennaio 2025

Imputazione del reddito del socio recedente

Necessaria l’iscrizione della modifica al Registro delle Imprese per rendere opponibile all’Agenzia delle Entrate il recesso del socio.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 8.01.2025, n. 326, ha affrontato il caso di un socio di società in nome collettivo che è fuoriuscito dalla società senza porre in essere alcun atto formale di recesso, limitandosi a comunicare alla competente Camera di Commercio la cessazione dell’attività lavorativa in conseguenza di un grave infortunio subito, cedendo “di fatto” la propria quota sociale all’altro socio, come si legge testualmente dalla motivazione.La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce (Cass. n. 16871/2022), ha confermato la tesi secondo cui il socio di società in nome collettivo deve provvedere tempestivamente a richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di ogni modifica dell’atto costitutivo (recesso, esclusione, cessione della quota, ecc.) per poter renderla opponibile ai terzi. Tale adempimento risulta determinante anche e soprattutto ai fini dell’imputazione del reddito di partecipazione del socio uscente.La cessione della quota sociale o il recesso non sottoposti alle regole pubblicitarie di legge non sono opponibili all’Amministrazione Finanziaria e, quindi, il reddito societario rimane imputabile al socio fino a che la modifica non viene iscritta nel Registro delle Imprese nei modi di legge. Il giudice di merito (nel corso del secondo grado) aveva in questo caso ritenuto prevalente la sostanza sulla forma, ritenendo che il socio avesse sostanzialmente comunicato la sua fuoriuscita dalla compagine sociale. La posizione...

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