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Società 26 Novembre 2024

Imputazione per trasparenza ai soli soci presenti al 31.12

In caso di decesso, morte, esclusione del socio o in caso di trasferimento infrannuale della partecipazione ad altro socio, il reddito imponibile conseguito dalla società va imputato per trasparenza ai soli soci esistenti al 31.12.

La Cassazione, con la sentenza 19.11.2024, n. 29774, è tornata a ribadire che qualora nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo o di un'associazione si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi di tale società devono essere imputati ex art. 5 del Tuir esclusivamente al contribuente che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. La mera ripartizione secondo la durata del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito della società nei vari periodi, poiché tale produzione non è continua e uniforme nel tempo, per cui non è possibile frazionarla in parti uguali, mentre secondo i principi civilistici, cui coerentemente si uniforma la disciplina tributaria così interpretata, il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto (Cass. sez. 5 n. 27830/2018). Questi principi sono stati applicati per omologia anche alle società di capitali a ristretta base azionaria, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale al 31.12 del periodo d'imposta, perché è in quel momento che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare...

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