Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’art. 10, c. 6 del D.Lgs. 504/1992 non è applicabile in caso di amministrazione straordinaria.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14026/2025, ha affermato che quanto disposto dall’art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1992 è applicabile solo in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di 3 avvisi di accertamento Imu, con i quali il Comune chiedeva il versamento dell’imposta relativa a degli immobili di proprietà.La ricorrente, evidenziando di trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, vedeva accolte le proprie doglianze sia in primo grado sia in secondo grado: i Giudici, confermando la debenza del tributo, escludevano sanzioni ed interessi, ritenendo applicabile l’art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1992.Il Comune, proponendo ricorso per Cassazione, sosteneva che l’art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1992 essendo norma agevolativa, e quindi di stretta interpretazione, potesse essere applicato solo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa.Inoltre, l’Ente lamentava la nullità della Sentenza ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., per carenza e contraddittorietà della motivazione e per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in particolare con riferimento alla finalità liquidatoria della procedura, di cui la sentenza non fornisce alcuna prova. La norma Imu in commento testualmente cita “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa...