Tributi locali 13 Dicembre 2023

Imu e assegnazione giudiziale della casa familiare

La L. 160/2019 e un'ordinanza della Corte di Cassazione hanno chiarito diversi punti in materia di Imu nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito del venir meno del rapporto di coniugio o convivenza.

L'abitazione principale (e le relative pertinenze), a meno che non appartenga alle categorie cosiddette “di lusso” (A/1, A/8, A/9), non è soggetta all’Imu, ma quando questa forma oggetto di assegnazione, in quanto casa familiare, nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli scenari sono diversi. L’art. 1, c. 741, lett. c), n. 4) L. 160/2019 dispone l’assimilazione all’abitazione principale, e come tale esclusa dall’Imu, della casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale. La norma, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha in tal modo sancito il principio della traslazione della soggettività passiva dell'Imu dal proprietario all'assegnatario della casa. Una regola, quest’ultima, non applicabile nel caso di una casa condotta in locazione poiché, operando il diritto del subentro dell’assegnatario nel contratto di locazione, continuerà a essere il proprietario dell’immobile a configurarsi come soggetto passivo dell’Imu. Da evidenziare, inoltre, il chiarimento offerto dalla legge secondo cui...

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