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Tributi locali 20 Marzo 2026

Imu e domicilio sanitario: regolamenti comunali e giurisprudenza

Il trasferimento della residenza anagrafica presso una struttura sanitaria pone rilevanti questioni ai fini Imu, soprattutto se il contribuente continua a possedere l’abitazione nella quale dimorava prima del ricovero.

Il problema interpretativo nasce dal rapporto tra la definizione normativa di abitazione principale e le ipotesi di assimilazione previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali. L’art. 1 L. 160/2019 stabilisce che, per abitazione principale, si intende l’immobile ove il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. b). Ciò premesso, trasferire la residenza presso una struttura sanitaria determinerebbe la perdita di uno dei requisiti necessari ai fini dell’agevolazione: per l’effetto, l’imponibilità ai fini Imu.Al riguardo, è possibile usufruire di una via di uscita, mediante la deroga ex art. 1, c. 741, lett. c), n. 6 L. 160/2019: si prevede, nello specifico, che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l’immobile non sia concesso in locazione. In altri termini, tale facoltà regolamentare permette di evitare che il ricovero, di regola dovuto a esigenze sanitarie, comporti un aggravio fiscale su un immobile di fatto inutilizzato. Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito, a più riprese, che l’assimilazione all’abitazione principale, in presenza di ricovero permanente, opera solo se è prevista dal regolamento comunale e se l’immobile non è concesso in locazione. È del tutto...

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