Imu e terreni edificabili: regole per i comproprietari
La conduzione del fondo da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale trasforma il terreno edificabile in agricolo ai fini Imu, ma l’esenzione resta subordinata ai requisiti soggettivi del singolo comproprietario.
La disciplina Imu applicabile ai terreni edificabili detenuti in comproprietà continua a generare dubbi interpretativi, soprattutto nei casi in cui uno dei contitolari rivesta la qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e conduca l’intero fondo. La questione assume particolare rilevanza nella determinazione della base imponibile e nella verifica delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dall’imposta municipale propria.L’attuale normativa prevede una specifica tutela per i terreni posseduti e coltivati da soggetti qualificati operanti nel settore agricolo. L’art. 1, c. 741, lett. d) L. 160/2019 stabilisce infatti che i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola, sui quali viene esercitata in modo effettivo l’attività agricola prevista dall’art. 2135 c.c., non sono considerati fabbricabili ai fini Imu, anche quando gli strumenti urbanistici comunali li classificano come edificabili.La disposizione introduce una particolare finzione giuridica che attribuisce rilevanza prevalente all’effettiva destinazione agricola del fondo rispetto alla sua potenzialità edificatoria. In altri termini, la concreta utilizzazione agricola del terreno prevale sulla destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori.Sul punto si è consolidato nel tempo un orientamento favorevole della giurisprudenza di legittimità: è stato infatti più volte ribadito che la natura...