La Corte Costituzionale, con la sentenza 29.10.2024, n. 171, è intervenuta su uno spinoso argomento, che ha creato numerosi contrasti interpretativi e vertente sull’indeducibilità dell’Imu dall’Irap. Questo intervento chiarisce in maniera definitiva quanto sia legittima l’esclusione dell’Imu dal computo dell’Irap, come stabilito dall’art. 14 D.Lgs. 23/2011, convertito dalla L. 26.02.1994, n. 133.In pratica, il Giudice delle leggi ha confermato che non esiste un parallelismo applicativo valido tra l’Ires e l’Irap, data la diversità ontologica delle due imposte. Questo discrimine renderebbe, infatti, inappropriata l'estensione delle stesse regole di deducibilità tra Ires e Irap, sancendo una separazione netta tra i due regimi fiscali.La questione centrale, affrontata dalla Corte, riguardava la possibile violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost. in relazione all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 23/2011. In tale contesto, tuttavia, i giudici della Corte costituzionale hanno giudicato che l’indeducibilità totale dell’Imu dall’Irap non viola il principio di capacità contributiva, né il divieto di doppia imposizione, poiché le basi imponibili e i presupposti delle due imposte sono sostanzialmente differenti. L’Imu, essendo un’imposta sulla proprietà immobiliare, non può essere considerata un costo inerente alla produzione del reddito ai fini dell’Irap, che invece si basa sul valore della produzione netta.Un aspetto rilevante della sentenza afferisce...