Tributi locali 27 Novembre 2025

Imu, obbligatorietà del contradditorio preventivo

Se l’avviso di accertamento comporta una serie di attività di determinazione del valore imponibile sottostante deve essere preceduto dalla fase di contraddittorio preventivo, prevista dall’art. 6-bis L. 212/2000, a pena di nullità.

Con il D.Lgs. 219/2023 è stata attuata una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), introducendo nuove disposizioni destinate a incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.Nello specifico, con l’art. 6-bis, viene introdotto il diritto al contradditorio preventivo, ovvero il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida negativamente sulla propria sfera giuridica. In particolare, il comma 1 precisa che, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, che deve essere informato (quindi il contribuente deve avere a disposizione le informazioni sulla base delle quali il Comune muove la contestazione) ed effettivo (quindi non deve essere una fase meramente formale, ma piuttosto sostanziale nella quale amministrazione e contribuente si confrontano), l’atto è annullabile.L’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene delimitato dal comma 2, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.Con riferimento ai tributi locali, è possibile ricondurre alla categoria degli “atti automatizzati” e “di pronta liquidazione” gli atti che liquidano...

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