Dopo la legge di Stabilità 2016 sono veramente pochi i terreni agricoli assoggettati all’imposta. Una circolare del MEF del 1993 contiene l’elenco dei Comuni, considerati montani o parzialmente montani, nei cui territori i terreni agricoli sono esenti dall’Imu.
Al fine di determinare se un terreno agricolo sia assoggettabile a Imu occorre fare una distinzione a seconda che il terreno sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto (CD) o da un imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti alla relativa gestione previdenziale, ovvero da un diverso soggetto.
Nel primo caso, il terreno, ovunque sia ubicato, non è soggetto a Imu (quando si parla di coltivatore diretto, ai fini Imu, si devono comprendere i familiari coadiuvanti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano, quali coltivatori diretti, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola e che partecipano attivamente all’esercizio dell’impresa agricola).
Se, invece, i terreni agricoli, coltivati o incolti, sono posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, gli stessi sono assoggettati a Imu con applicazione dell’aliquota ordinaria del 7,6 per mille, la quale può essere aumentata o diminuita del 3 per mille da parte dei Comuni con apposita deliberazione.
Il valore imponibile sui cui calcolare l’Imu è costituito dal cosiddetto “valore catastale” del terreno, ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto tuttavia l’esenzione dall’Imu per tutti i terreni agricoli, dunque a prescindere...