Familiari a carico nei piani di welfare e tassazione delle auto a uso promiscuo: il D.Lgs. 148/2026 chiarisce entrambi i temi, tra regime transitorio, maggiorazioni e clausola di salvaguardia, e apre la stagione dei conguagli.
Il Correttivo fiscale di agosto (D.Lgs. 148/2026) ha fornito importanti indicazioni a livello tributario. Sotto l’aspetto della fiscalità dei redditi da lavoro dipendente ha chiarito, in particolare, 2 aspetti: il concetto di familiare a carico ai fini dei piani di welfare e la nuova disciplina della tassazione delle auto concesse a uso promiscuo.Relativamente alla prima tematica, l'art. 12, c. 4-ter del Tuir, modificato dall’art. 1 del decreto Correttivo, ora prevede che quando una disposizione fiscale fa riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del Tuir si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi familiari, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (es. genitori, suoceri, generi o nuore). Qualora, invece, la norma fiscale faccia riferimento, oltre che ai citati familiari, anche ai familiari fiscalmente a carico, ossia a coloro che sono nelle condizioni di cui all'art. 12, c. 2 del Tuir, si devono considerare i predetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni e, limitatamente alle altre persone elencate nell’art. 433 c.c., a coloro che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da...