Procedure concorsuali 12 Dicembre 2023

In prededuzione il credito del legale del debitore

Per il Tribunale di Reggio Emilia (2.05.2023), può essere ammesso in prededuzione il credito del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

In un procedimento di liquidazione giudiziale davanti al Tribunale di Reggio Emilia il curatore, nel predisporre il progetto di stato passivo, ammetteva in prededuzione il credito del professionista che aveva assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio; un creditore però ne contestava tale collocazione. Il giudice delegato, nell’ammettere tale credito in prededuzione, ricordava che l'art. 6 del Codice della crisi attribuisce carattere prededucibile ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologa degli agenti della riscossione (risoluzione alternativa delle controversie) o della presentazione della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito e a condizione che l'agente della riscossione sia omologato o il concordato preventivo sia aperto; d’altra parte, anche in tema di liquidazione controllata l'art. 277 del Codice della crisi riconosce la prededucibilità ai crediti professionali sorti in funzione della procedura, peraltro senza l'indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento. A ciò si doveva aggiungere che le ipotesi espressamente disciplinate dal codice condividono la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d'impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione, assicurando ai professionisti che a vario titolo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.