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Lavoro 26 Marzo 2019

Inadempimento del datore di lavoro e obbligazione retributiva


Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico-sociale del contratto. Il giudice, quindi, deve accertare in primo luogo la gravità dell'inadempimento cronologicamente anteriore, atteso che il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 C.C. sussiste qualora il rifiuto sia stato determinato non solo da inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l'art. 1175 C.C. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite. Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza ha ritenuto, per esempio, che a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro (art. 2087 C.C.), il lavoratore possa rifiutare la propria prestazione opponendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C. al fine di evitare rischi alla propria salute e, più in generale, a tutela dell'integrità fisica e personalità morale, a condizione, tuttavia, che siano rispettati tutti i presupposti fondativi dell'”exceptio inadimpleti contractus”, con...

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