L'aver depositato nei 2 anni precedenti una domanda impedisce la riproposizione della medesima istanza.
La vicenda attiene alle sorti del Casinò de la Vallée che depositò al tribunale di Aosta un primo ricorso ex art. 161, c. 6 L.F., in data 31.10.2018, il quale fu dichiarato inammissibile con decreto del 8.11.2018, stante il mancato deposito del bilancio al 31.12.2017. Il Casinò depositò un secondo ricorso in data 12.11.2018, sempre ex art. 161, c. 6 L.F., a seguito del quale il tribunale di Aosta, ai sensi dell'art. 161, cc. 6 e 7 L.F., emise decreto del 13.11.2018 con cui concesse al ricorrente termine di 60 giorni, poi prorogato, per il deposito del piano e della proposta. Al riguardo, il Tribunale di Aosta ritenne che la precedente dichiarazione di inammissibilità di analoga istanza di pre-concordato non ostasse all'ammissione della nuova istanza, atteso che il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 161, c. 7 L.F., riguardasse la diversa ipotesi dell'avvenuta presentazione di un piano di concordato (e non di semplice istanza di pre-concordato, come nel caso in esame) successivamente dichiarato inammissibile.
Investita della questione, la Corte di Appello di Torino, con provvedimento del 9.07.2020, ha stabilito che l'art. 161, c. 9 L.F. testualmente dispone che la domanda di cui al 6° comma è inammissibile quando il debitore, nei 2 anni precedenti, ha depositato altra domanda ai sensi del medesimo comma, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o...