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Diritto 29 Maggio 2020

Inammissibile la detrazione IVA su fatture oggettivamente false

L'avere corrisposto l'imposta indicata in fattura non fa discendere in via diretta alcun tipo di vantaggio, a causa del sottostante difetto di inerenza.

La V Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 14.05.2020, n. 8919) ha chiarito che, in caso di contestazione per acquisti correlati a fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IVA non può in alcun modo farsi discendere dalla circostanza che l’imposta formalmente indicata in fattura sia stata effettivamente corrisposta. Ciò che rileva, concretamente, è il riscontro dell’inerenza dell’operazione rispetto alla attività d’impresa, inerenza che - ovviamente - deve ritenersi carente, se si stima di poggiarne le fondamenta unicamente nel “pagamento dell’imposta", per l’ammontare documentato nella fattura per operazioni fittizie. La vicenda su cui si è concentrata l’attenzione della Suprema Corte, trae spunto dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un’impresa, che risultava avere contabilizzato e dichiarato una serie di costi riguardo ai quali era stata provata la natura fittizia: a ciò, oltre all’accertamento conseguivano le correlate sanzioni. Un dato evidente, certo (provato) e incontestato è la fittizietà delle operazioni oggetto di rettifica. Sulla scorta di tale elemento, I giudici di Piazza Cavour non hanno esitato a ribadire, in base a un consolidato solco giurisprudenziale, che la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi nel caso di fatture...

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