Riprodurre una serie di documenti in maniera pedissequa viene interpretato come una condotta che integra sicuramente un'esposizione dei fatti “non sommaria”. Il difetto di tale requisito comporta, di conseguenza, un evidente difetto di autosufficienza del ricorso per Cassazione e lo conduce inevitabilmente alla sua inammissibilità. È una situazione che non si dovrebbe mai verificare: la lettera dell’art. 366 del c.p.c. piuttosto chiara e il codice deontologico forense lo impongono (si vedano artt. 12, 14, 15 cod. deont.).
La questione, in realtà annosa e ricorrente, è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 1.10.2018, n. 23687. Nel caso prospettato, i giudici si sono premurati di ribadire che nel ricorso per Cassazione, la necessarietà di un riepilogo sommario dei fatti accaduti - sia sostanziali, che processuali - riferiti alla vicenda che si intende porre all'attenzione del giudizio, risulta indispensabile per la verifica di ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.
Nella vicenda oggetto di commento, riguardante tra l’altro un contenzioso tributario, tale comportamento (il copia-e-incolla operato tramite assemblaggio del ricorso nell'integrale riproduzione di documenti) ha reso addirittura inammissibile il ricorso. Il ricorrente intendeva invocare una molteplicità di vizi ex art. 360 c.p.c., senza tuttavia distinguere...