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Lavoro 03 Maggio 2019

Inarcassa incompatibile con il lavoro subordinato


La Corte di Cassazione, con sentenza 11.02.2019, n. 3913, ha dichiarato incompatibile la contemporanea iscrizione di un libero professionista alla gestione di previdenza obbligatoria per lavoro subordinato e all'Inarcassa, richiesta per gli ingegneri e gli architetti. Nello specifico, la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva rigettato il ricorso del proponente, lavoratore dipendente, come tale iscritto ad apposita forma di previdenza obbligatoria, esercente part-time la professione di ingegnere, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'iscrizione all'Inarcassa o in subordine la restituzione dei contributi integrativi versati. I supremi giudici, dopo aver esaminato i motivi proposti dal ricorrente, hanno rigettato il ricorso avanzato dal professionista poiché ai sensi dell'art. 7, c. 5 dello Statuto Inarcassa è previsto testualmente che: “7.5 – Sono esclusi dall'iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. Nella sentenza i giudici hanno rilevato che “da ultimo con la sentenza n. 33313 del 21.12.2018 ed altre pronunciate in esito alla stessa udienza del 21.12.2018, che richiamano i propri precedenti in materia, tra cui Cass. 18.12.2017, n. 30345, ha ribadito che l'iscrizione...

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