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Diritto 04 Febbraio 2021

L'inattendibilità della transazione fiscale

Nell'ambito della composizione della crisi, tra i compiti dell'Agenzia delle Entrate rientra anche la verifica dell'attendibilità della proposta presentata dal contribuente.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2020 ha chiarito che, ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata e dell'espressione del voto o dell'assenso che ne consegue, gli uomini del Fisco sono chiamati a esaminare il requisito della maggior convenienza economica di tale proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. È quindi necessario, ritiene l'Agenzia, confrontare l'importo che l'erario può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello realizzabile invece mediante la liquidazione giudiziale dell'impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell'ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa. A tal fine è indispensabile che nel piano siano chiaramente quantificati in termini monetari gli esiti delle diverse linee di azione, che devono essere vagliate dall'attestatore, in modo da assicurarne la coerenza, la correttezza metodologica e, in definitiva, l'attendibilità. Nel formare il proprio convincimento gli Uffici dell'AdE dovranno fare riferimento, quindi, agli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e, nel caso di concordato preventivo, anche a quanto attestato e verificato dal Commissario Giudiziale, potendo disattenderne le rispettive risultanze solo allorquando le ritengano...

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