Ai sensi dell’art. 2, c. 1 del Codice della crisi, l’insolvenza si sostanzia nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In tale contesto, il Codice della crisi ha introdotto nuovi obblighi in capo agli imprenditori, i quali devono assicurare che l’impresa sia dotata di adeguati assetti amministrativi e contabili per una rapida rilevazione degli indici della crisi.E, infatti, l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal Codice della crisi, la situazione di incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni può manifestarsi dunque non solo attraverso l'inadempimento ma anche in altri "fatti esteriori", la cui prova, nella fase del reclamo, è ricavabile anche dalle risultanze dello stato passivo e in generale dagli atti del fascicolo fallimentare (si veda,...