Il D.L. 62/2026, convertito nella L. 112/2026, ha introdotto una serie di incentivi: “Bonus Donne” dell’art. 1, per l’assunzione a tempo indeterminato, tra il 1.01.2026 e il 31.12.2026, di donne molto svantaggiate (prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. da b) a g) dell'art. 2, p. 4) del Reg. (UE) 651/2014) o svantaggiate (appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. da a) a g) dell’art. 2, p. 4) del Reg. (UE) 651/2014); “Bonus Giovani” dell’art. 2, per l’assunzione a tempo indeterminato, tra il 1.01.2026 e il 31.12.2026, di giovani under 35 molto svantaggiati (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) dell’art. 2, p. 4) del Reg. (UE) 651/2014) o svantaggiati (appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. dalla a) alla c) e dalla e) alla g) dell’art. 2, p. 4) del Reg. (UE) 651/2014); “Bonus ZES” dell’art. 3, per l’assunzione a tempo indeterminato, tra il 1.01.2026 e il 31.12.2026, presso una sede o unità produttiva collocata nel Mezzogiorno, di soggetti che abbiano compiuto 35 anni e che siano disoccupati da oltre 24 mesi da parte di datori che occupano fino a 10 dipendenti; “Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro” dell’art. 4 per la trasformazione a tempo indeterminato, tra il 1.08.2026 e il 31.12.2026, di contratti a tempo determinato stipulati entro il 30.04.2026 con giovani under 35 che non abbiano mai avuto rapporti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
Più in particolare, le misure consistono nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati entro un limite massimo mensile che varia: 500 euro nel caso di giovani molto svantaggiati e svantaggiati (art. 2) e per l’incentivo per la stabilizzazione dei rapporti (art. 4); 650 euro nel caso di donne molto svantaggiate e svantaggiate (art. 1), Bonus Zes (art. 3) e per l’assunzione di giovani molto svantaggiati o svantaggiati in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica Mezzogiorno (art. 2); 800 euro nel caso di donne molto svantaggiate e svantaggiate residenti in una delle Regioni della ZES unica Mezzogiorno (art. 1).
Considerando che, nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali analizzati devono essere proporzionalmente ridotti, diviene necessario comprendere quale sia il comportamento da adottare nel caso si verifichino variazioni orarie durante lo svolgimento di un rapporto incentivato.
In merito, le varie circolari Inps, indicano con chiarezza la strada:
- nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato, a seguito dell’apposita domanda presentata mediante le procedure telematiche;
- nelle ipotesi, invece, di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
Esempio 1 - Azienda ha assunto dal 1.07.2026 una donna molto svantaggiata a tempo indeterminato full time, importo massimo di esonero richiesto e autorizzato 650 euro mensili. L’azienda e la dipendente si accordano per il passaggio da full time a un part time di 30 ore settimanali (75%), con decorrenza 1.11.2026; importo massimo utilizzabile da novembre 2026: 650 euro * 75% = 487,50 euro mensili.
Esempio 2 - Azienda ha assunto dal 1.07.2026 un giovane molto svantaggiato a tempo indeterminato part time al 75%; importo massimo di esonero richiesto e autorizzato: 500 euro * 75% = 375 euro mensili. L’azienda e il dipendente si accordano per il passaggio da part time a un full time con decorrenza 1.11.2026; importo massimo utilizzabile da novembre 2026: 375 euro mensili.
