HomepageLavoroIncentivi: non equiparabili cassintegrati a zero ore e disoccupati
Lavoro
30 Marzo 2020
Incentivi: non equiparabili cassintegrati a zero ore e disoccupati
Con ordinanza 5.12.2019, n. 256 la Corte Costituzionale ha chiarito la situazione, affermando quanto i primi, che fruiscono del trattamento integrativo, sono sospesi dal lavoro, ma solo temporaneamente, in attesa di riprendere l'attività.
La vicenda trae origine da un ricorso giudiziale promosso da un'azienda privata avverso un avviso di addebito con cui l'Inps le aveva richiesto il pagamento di un importo di poco superiore a 590.000 euro a titolo di contributi omessi. In particolare, secondo l'Inps, all'azienda non spettavano le agevolazioni contributive previste dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016, di cui la stessa si era avvalsa per assumere lavoratori già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dal momento che tali soggetti non erano privi di occupazione come prescritto dalla norma.
Il Tribunale del Lavoro di Trento, investito del caso, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 118 della legge di Stabilità 2015 e dell'art. 1, c. 178 della legge di Stabilità 2016, nella parte in cui stabiliscono un esonero contributivo soltanto in caso di assunzioni di soggetti disoccupati e non anche di lavoratori che, pur risultando formalmente occupati nei 6 mesi precedenti, abbiano un'occupazione non stabile (es: CIGS).
La Corte Costituzionale, dichiarando la questione manifestamente infondata, sottolinea come l'assunto in base al quale sussisterebbe “un'identità di condizioni tra il lavoratore disoccupato e il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore” non trova riscontro né sotto il profilo giuridico, né sotto quello fattuale, in ragione...