L'Inps, con messaggio 10.08.2023, n. 2923, ha chiarito che il nuovo incentivo per l'assunzione di giovani NEET è cumulabile con il taglio del cuneo fiscale nella misura del 60% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali.
Il D.L. 4.05.2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, all’art. 27, c. 1 ha previsto che “al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell'art. 32 del regolamento UE n. 651/2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età, che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante ed è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, c. 297 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, c. 114, n. 2 L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), oltre che con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione...