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Diritto 23 Febbraio 2022

Incertezza normativa ed esclusiva rilevanza del dato oggettivo

Ai fini dell'applicabilità della condizione di incertezza normativa, funzionale ad escludere profili di responsabilità in carico al contribuente, si può unicamente attingere a dati oggettivi.

La condizione di incertezza normativa, che consente al contribuente di rimanere esente dalla responsabilità amministrativa tributaria, per effetto del dispositivo contenuto nell’art. 10 del c.d. Statuto del contribuente e nell’art. 8 D.Lgs. 546/1992, deve essere unicamente riferita a delle condizioni oggettivamente emergenti dalla fattispecie presa in considerazione, non potendo in nessun caso attingere a quelle che sono le condizioni soggettive, di conoscenza o conoscibilità del contribuente interessato alla applicabilità delle cennate norme. D’altronde, si rileva come in entrambi i testi normativi citati si faccia espressamente riferimento a “obiettive condizioni di incertezza”, non lasciando testualmente residuare alcuna interpretazione che possa propendere a conferire rilevanza a condizioni soggettive dell’agente destinatario della sanzione tributaria. In tale ambito, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, sentenza 14.02.2022, n. 4599) ha ritenuto più che legittime le doglianze difensive del contribuente, evidenziando la fallacia dell'interpretazione normativa operata dall’Agenzia delle Entrate, che aveva impropriamente escluso la ricorrenza dell’esimente dell’incertezza normativa in considerazione della qualifica professionale del contribuente, destinatario di attività di controllo e delle correlate sanzioni, il quale svolgeva attività di avvocato. Ebbene, a causa della...

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