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Diritto privato, commerciale e amministrativo 02 Maggio 2026

Incompatibilità commercialisti e CED: fatturato entro il 20%

Il Consiglio nazionale risolve l'ambiguità interpretativa e indica il metodo corretto per determinare il peso dell'attività imprenditoriale rispetto al volume complessivo del professionista.

Con l'informativa 22.04.2026, n. 70 il Cndcec ha fatto chiarezza su un punto che, nella pratica degli Ordini territoriali, stava già generando qualche attrito. La questione riguardava la soglia del 20% prevista per valutare l'eventuale incompatibilità tra l'iscrizione all'albo e la partecipazione a società di servizi o CED. La domanda, in apparenza tecnica, aveva però conseguenze tutt'altro che marginali: quella percentuale andava rapportata al solo fatturato individuale del professionista, oppure al complesso dei ricavi a lui riconducibili, compresi quelli derivanti dalla quota societaria? La risposta, finalmente chiara, va nella seconda direzione.

Il riferimento normativo resta l'art. 4, c. 1, lett. c) D.Lgs. 28.06.2005, n. 139, che considera incompatibile con l'esercizio della professione l'attività d'impresa, anche non prevalente e non abituale, svolta in nome proprio o altrui, quando riguarda produzione o scambio di beni o servizi. Norma severa, certo. Ma anche norma di stretta interpretazione. Per questo non può essere dilatata oltre il suo significato naturale, né trasformata in un divieto generalizzato di partecipare a strutture societarie di supporto allo studio.

Il problema nasceva dalle Note interpretative approvate dal Cndcec il 18.12.2025 e diffuse con l'informativa 13.01.2026, n. 5. In un passaggio si richiamava il fatturato professionale riferito alla posizione Iva individuale. Nell'esempio operativo, però, il calcolo veniva sviluppato sulla media del fatturato complessivo, includendo anche la componente societaria. Due letture possibili, con esiti diversi.
L'informativa n. 70/2026 ricompone questa frattura. La formula è ora definita con precisione:
- al numeratore va la quota di fatturato della società di servizi o del CED imputabile al professionista, proporzionalmente alla sua partecipazione agli utili, calcolata però esclusivamente sul fatturato prodotto dalla struttura nei confronti di clienti terzi, al netto di quanto la società eventualmente fattura al professionista stesso o al suo studio;
- al denominatore va invece il fatturato complessivo riconducibile all'iscritto: la somma del fatturato professionale diretto, derivante dalla posizione Iva individuale, dalla partecipazione a uno studio associato o a una società tra professionisti, e della stessa quota di fatturato societario computata al numeratore.
Se il rapporto supera il 20%, scatta l'obbligo di valutare il rischio di incompatibilità.
Si consideri un esempio. Un commercialista fattura direttamente 180.000 euro e detiene una quota in un CED dalla quale gli è imputabile 30.000 euro di fatturato verso terzi. Il denominatore è 210.000 euro, il numeratore è 30.000 euro e l'incidenza è del 14,29%, sottosoglia. Se invece la quota imputabile dal CED fosse 60.000 euro, il denominatore salirebbe a 240.000 euro e l'incidenza toccherebbe il 25%, con superamento del limite. Ed è proprio qui che si coglie perché il nuovo impianto è più restrittivo rispetto al passato. Con la precedente soglia del 50%, quel 25% non avrebbe creato, da solo, un superamento del limite quantitativo.
La ratio è evitare che il professionista utilizzi la società di servizi come schermo per svolgere attività imprenditoriale in modo sostanziale, sottraendola al perimetro della disciplina ordinistica e alla contribuzione previdenziale propria dell'attività professionale.

La decorrenza merita attenzione. Le nuove regole si applicano dai fatturati 2026, rilevanti per le autocertificazioni da rendere nel 2027 e per le verifiche dal 1.01.2027. Per il 2025 e per le verifiche svolte nel 2026 resta ferma la disciplina precedente, con soglia del 50% e osservazione quinquennale. Il passaggio sarà progressivo fino al 2029, quando il sistema andrà a regime con media triennale e soglia unica al 20%.
Non ogni società di servizi genera incompatibilità. Se la struttura opera esclusivamente a favore del professionista come supporto strumentale allo studio, l'attività può restare fuori dall'area critica. Diverso è il caso in cui il CED lavori stabilmente per terzi e produca una quota rilevante di fatturato imputabile all'iscritto. Chi aspetta la verifica dell'Ordine rischia di arrivare tardi. Il punto non è solo rispettare una percentuale, ma dimostrare che l'attività professionale resta il centro economico effettivo dell'organizzazione.