Diritto privato, commerciale e amministrativo 21 Gennaio 2026

Incompatibilità professionale del commercialista: aggiornamenti

L’aggiornamento 2026 delle Note interpretative ex art. 4 D.Lgs. 139/2005 ha ridefinito il perimetro delle incompatibilità per i commercialisti, introducendo un criterio quantitativo più stringente sulla prevalenza del fatturato derivante da società di servizi strumentali o ausiliarie.

Il documento interpretativo “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 D.Lgs. n. 139/2005”, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2025 e pubblicato il 13.01.2026 ha aggiornato e sostituito le precedenti Note del 2012 in materia di incompatibilità per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti. In primis è stato ribadito che le ipotesi di incompatibilità non possono essere estese in via analogica al di là di quanto previsto espressamente dalla legge.

A livello pratico il documento ha rafforzato la distinzione tra le ipotesi di mera titolarità formale (abilitazione, iscrizione, partecipazione) e l’effettivo esercizio di un’attività incompatibile. Nello specifico l’incompatibilità non scatterà per il solo possesso di una qualifica, ma richiederà il concreto svolgimento dell’attività vietata, con onere del professionista di provare il “non esercizio”. Per le partecipazioni in società, il documento valorizza la distinzione da operare tra i casi di proprietà e gestione attiva: in tal senso lo status di socio, anche con quota rilevante, è considerato compatibile soltanto se il professionista non esercita poteri gestionali, neppure di fatto, in nome o per conto proprio.

L’aspetto più innovativo riguarda la riformulazione della causa di esclusione riferita alle società di servizi strumentali o ausiliari all’attività professionale (es. CED, paghe, domiciliazioni, segreteria, servizi di back-office, ecc.). In questo caso, a partire dal 1.01.2026:
- il limite del fatturato imputabile al professionista tramite la società di servizi è stato ridotto dal 50% al 20% del fatturato complessivo a lui riferibile (ovvero la somma del fatturato professionale diretto + la quota della società, al netto dei servizi fatturati al professionista stesso o allo studio);
- il periodo di osservazione è passato dalla media degli ultimi 5 anni a una media triennale.
Se la quota di fatturato della società di servizi imputabile al professionista dovesse superare il 20% del totale a lui riferibile, l’attività non potrà più considerarsi meramente strumentale, ma si verificherà un’ipotesi di incompatibilità.
Una specifica disposizione transitoria prevede un periodo di graduale applicazione di 4 anni (2026-2029) durante il quale il test di prevalenza potrà essere effettuato con finestre mobili, che combinano progressivamente i 2 criteri, ovvero il vecchio limite del 50% su media quinquennale e il nuovo limite del 20% su media triennale. Per effetto di quanto sopra, in concreto, il parametro del 20% sarà pienamente operativo soltanto a partire dal 2030, ma già dal 2026 sarà applicato con peso crescente nella valutazione.
In aggiunta, il documento chiarisce che i criteri di calcolo in vigore fino al 2025 sono “cristallizzati”, ovvero restano validi e immutabili ai fini delle verifiche disciplinari anche se riferiti a periodi d’imposta ormai chiusi. Questo significa che, per gli anni fino al 2025, continueranno ad applicarsi i parametri previgenti (limite del 50% su media quinquennale) e le valutazioni di incompatibilità eventualmente emerse su quei periodi potranno ancora essere oggetto di accertamento disciplinare. Questa impostazione può incidere sulle scelte organizzative dei professionisti, in particolare sulla prosecuzione o cessazione di partecipazioni in società di servizi, con effetti anche sul piano previdenziale per quanto riguarda i flussi contributivi verso le Casse di categoria.

Gli Ordini territoriali sono tenuti a una verifica periodica (almeno annuale) della sussistenza dei requisiti di legge, incluse le cause di incompatibilità, e dovranno attivarsi anche sulla base di semplici segnalazioni o notizie attendibili. Se, al momento dell’accertamento, la causa di incompatibilità dovesse essere rimossa, la violazione resta comunque rilevante ai fini disciplinari: in questo caso, il Consiglio dell’Ordine dovrà trasmettere l’informazione al Consiglio di disciplina, che potrà aprire il procedimento entro il termine di prescrizione quinquennale.
Infine, si riepilogano le principali attività analizzate nel documento.