Diritto del lavoro e legislazione sociale
25 Maggio 2026
Incompatibilità sanitaria e conservazione del posto
La Cassazione, con ordinanza 4.05.2026, n. 12547, si esprime sul cosiddetto “repêchage”, vale a dire l’obbligo per il datore di lavoro di valutare diverso utilizzo del lavoratore che ha sviluppato incompatibilità sanitarie con la propria mansione.
Il termine “repêchage” fa parte del dizionario del Diritto del Lavoro da molto tempo: la normativa sui licenziamenti individuali (art. 3 L. 604/1966) riconosceva la possibilità per il datore di lavoro di procedere a un licenziamento con preavviso per "ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa"; a fare da contrappeso a tale norma ci ha pensato la giurisprudenza dando sostanza all’interesse del lavoratore alla conservazione del posto.Nel caso in esame, la necessità di bilanciamento deriva non tanto da vicende economico organizzative dell’azienda, quanto ad una sopravvenuta e non preesistente condizione sanitaria che impone una limitazione alle attività cui era adibito il lavoratore.Questo, se vogliamo, "nuovo" diritto alla conservazione del posto è sancito dall’art. 42 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che, facendo riferimento alla sorveglianza sanitaria prevista al precedente art. 41, ne precisa le conseguenze, stabilendo che "in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".La pratica vede di fatto verificarsi che per le condizioni sanitarie che comportano inabilità parziale alla mansione...