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Diritto 12 Luglio 2021

Incompetenza dell'organo sanzionatore in materia di tutela ambientale

La nullità del provvedimento, rilevabile d'ufficio dal giudice, ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti all'amministrazione cui l'organo emittente appartiene.

In tema di accertamento delle violazioni e irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia di tutela ambientale, l'incompetenza assoluta, che comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, ricorre solo quando l'atto emesso concerne materie totalmente estranee alla sfera degli interessi pubblici facenti capo all'amministrazione cui appartiene l'organo emittente. Se, invece, l’atto emesso attiene a materie che rientrano, sia pure per fini diversi, nella sfera d'interessi pubblici facenti capo alla stessa amministrazione, nei confronti dell'organo emittente potrà al massimo ravvisarsi un'incompetenza relativa, che dev'essere tassativamente dedotta nell'atto di opposizione e non successivamente, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice. È quanto espresso recentemente dalla Cassazione civile, sez. VI, 18.06.2021, n. 17569.

Nel caso in esame, l'autorità che ha emesso il provvedimento (la Provincia) non solo era l'ente deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ma era preposto anche alla tutela delle acque. Di conseguenza, non poteva essere rilevata alcuna incompetenza assoluta dell’autorità che ha emesso la sanzione. Peraltro, il testo novellato dell'art. 117, c. 2, lett. s) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali", configura una competenza sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti.
La tutela dell'ambiente, inteso come valore costituzionalmente protetto, delinea, infatti, una materia di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, che devono esplicarsi nel rispetto degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato.

Il limite dell'intervento legislativo regionale (e quindi delle autorità delegate dalla Regione) in materia è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente. Entro questo limite la Regione (e gli enti da essa delegati) ha competenza a provvedere e anche a sanzionare. Sulla denuncia, poi, di violazione e/o falsa applicazione della legge per non essere stati allegati i verbali di sopralluogo, in tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall’art. 3, c. 3 L. 241/1990, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma posto a carico dell'amministrazione anche un obbligo di allegazione.

La legittimità del provvedimento che applica la sanzione amministrativa (che può essere motivato anche per relationem) richiede che l'interessato possa averne visione ed estrarre copia nelle forme che disciplinano il diritto di accesso. Il fatto che il verbale di contestazione non indichi i dati identificativi dei verbali di sopralluogo non può avere rilevanza, in mancanza della stessa deduzione che tale omissione abbia impedito di acquisirne conoscenza tramite l'esercizio del diritto di accesso. I principi sopra espressi, in conclusione, sono rilevanti per proporre una corretta, e non smontabile, impugnazione avverso i provvedimenti sanzionatori in materia ambientale.