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Diritto 05 Luglio 2021

Incostituzionale il blocco delle procedure esecutive

La Corte Costituzionale con sentenza 22.06.2021, n. 128, ha ritenuto che il bilanciamento, sotteso alla temporanea sospensione degli sfratti, è divenuto nel tempo sproporzionato inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga.

A seguito della pandemia, per evitare la presenza di più persone nello stesso luogo fisico, il legislatore ha sospeso e rinviato le udienze civili e penali inizialmente dal 9.03 al 15.04 e successivamente prorogato l’ultimo termine al 11.05.2020, prevedendo all’art. 83, c. 2 D.L. 18/2020, la sospensione per il medesimo periodo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali. Nel periodo successivo compreso tra l’11.05 e il 30.06.2020 è stato affidato ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare le misure organizzative ritenute più idonee ad affrontare i rischi derivanti dal contagio ed evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario. L’esame delle circolari degli uffici giudiziari ha evidenziato una sostanziale paralisi delle procedure esecutive, anche in considerazione della sospensione generalizzata delle attività nel periodo precedente che non aveva consentito di porre in essere, entro i termini previsti dall’art. 490 c.p.c., i necessari adempimenti pubblicitari. Dopo il 30.06.2020 vi è stata una ripresa delle attività giudiziarie anche nelle procedure esecutive, sia pur limitata. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’epidemia, il legislatore è però nuovamente intervenuto con l’art. 54-ter, D.L. 18/2020, prevedendo la sospensione su tutto il territorio nazionale, per la durata di 6 mesi,...

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