La pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo depositata l’8.01.2026 segna un passaggio che difficilmente potrà essere archiviato come un episodio isolato. Con riferimento ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, i giudici di Strasburgo hanno affermato un principio netto: l’accesso ai dati bancari dei contribuenti costituisce un’ingerenza nella vita privata, ai sensi dell’art. 8 della CEDU, e il sistema italiano, così come oggi costruito e applicato, non offre garanzie sufficienti per renderlo compatibile con la Convenzione. Il punto non è tanto il potere di indagine in sé, che resta legittimo e funzionale alla lotta all’evasione, quanto il modo in cui questo potere viene esercitato, senza limiti normativi chiari e senza tutele procedurali effettive.Nel caso esaminato, 2 contribuenti erano stati informati dalle rispettive banche dell’avvenuta richiesta, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di informazioni dettagliate sui rapporti intrattenuti, sulle operazioni e sulla movimentazione dei conti in determinati periodi. Le richieste trovavano fondamento negli artt. 32, c. 1, n. 7 D.P.R. 600/1973 e 51, c. 2, n. 7 D.P.R. 633/1972, norme che consentono agli uffici fiscali e alla Guardia di Finanza di acquisire dati e documenti da banche e intermediari finanziari. Secondo la Corte, però, queste disposizioni non delimitano in modo adeguato l’ambito della discrezionalità amministrativa, lasciando alle autorità un potere di scelta molto ampio,...