Il diritto del cliente a ottenere dalla banca la ripetizione dell’indebito soggiace al termine di prescrizione decennale che decorre dalla data dei pagamenti effettuati dal correntista solo se questi sono da considerarsi solutori, essendo onere del cliente dimostrarne il carattere ripristinatorio. Questo è il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2018, n. 27704, con la quale è stata confermata la pronuncia della Corte di Appello di Lecce che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, riduceva la somma dovuta dalla banca al correntista, quale importo indebitamente percepito con riguardo al contratto di conto corrente intercorso tra le parti, cui era stato applicato un tasso ultralegale, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La Corte di Appello di Lecce aveva ritenuto che la prescrizione non decorresse dalla data di chiusura finale del conto, bensì dai singoli versamenti, aventi natura solutoria, avvenuti in assenza di un’apertura di credito a favore del correntista. Infatti, come noto, le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore sono da considerare ripristinatorie solo quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti scoperto. Pertanto, al fine di valutare se la rimessa sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la Banca e abbia quindi funzione solutoria, oppure che sia finalizzata solo a ripristinare la provvista sul conto, occorre far...