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Imposte e tasse 01 Giugno 2023

Indeducibilità del TFM per errata rappresentazione contabile

La CGT del Piemonte considera irrilevanti per il riconoscimento del diritto di deduzione delle quote annuali di TFM le scritture contabili optate per la loro rappresentazione in bilancio.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte 27.02.2023, n. 70 ha trattato il caso della pretesa indeducibilità del TFM a motivo di una ritenuta errata rappresentazione contabile della quota annuale di tale emolumento differito previsto a favore dell’amministratore unico. Più specificamente, la società, a seguito della sottoscrizione di un’apposita polizza vita con una compagnia di assicurazione che avrebbe garantito il pagamento diretto all’amministratore del trattamento di quiescenza, in qualità di beneficiario della polizza medesima, alla cessazione della carica di quest'ultimo, procedeva a iscrivere in bilancio, in luogo della quota annuale di TFM a conto economico e dello stanziamento in specifico fondo del passivo delle risorse pari alla quota periodale di TFM, il premio assicurativo annuo a conto economico e il movimento finanziario di banca a saldo del debito nei confronti della compagnia di assicurazione. Per i verificatori le scritture contabili avrebbero dovuto essere, in unione con le istruzioni di prassi impartite con la C.M. 17.06.1987, n. 14: Quota TFM a Fondo TFM; Credito verso la Compagnia di assicurazione a Banca; E non: Premio assicurativo a Debito v/compagnia assicurativa; Debito v/compagnia assicurativa a Banca. Per i verificatori tale ultima combinazione di scritture contabili, nel raccordarsi causalmente con la rappresentazione in bilancio di...

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