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Lavoro 22 Maggio 2023

Indennità di congedo parentale Inps all'80%

Istruzioni operative sull’elevazione all’80% dell’indennità per congedo parentale per la durata massima di un mese, fino al 6° anno di vita del bambino.

L’Inps fornisce istruzioni operative in tema di indennità per congedo parentale, che è stata elevata all'80% per un mese (circolare 16.05.2023, n. 45). La legge di Bilancio per il 2023 ha infatti disposto l’innalzamento dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità del periodo previsto, da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). La previsione è fruibile per i soli lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico.

Da precisare che non viene aggiunto un ulteriore mese indennizzato ai 3 mesi già previsti per genitore: semplicemente, uno di questi mesi sarà indennizzato all'80% invece che al 30%. Specifica l’Inps che il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori ma può essere fruito anche in modalità ripartita tra gli stessi, oltre che da un genitore soltanto, anche nei medesimi giorni per lo stesso figlio, fermo il totale massimo indennizzato all’80% di un mese. Viene riportato nella circolare un utile esempio.
È necessario ricordare che la norma ha previsto un termine più breve entro cui fruire dell’indennità all'80% della retribuzione, rispetto al termine di 12 anni di vita del bambino: nello specifico, 6 anni.

Pertanto, i periodi di congedo parentale fruiti dal 1.01.2023 da genitori lavoratori dipendenti, in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, per i quali il periodo di congedo di maternità o in alternativa, di paternità è terminato successivamente al 31.12.2022, sono indennizzati all'80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese.
I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del 1° mese indennizzato all’80%). I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2022, anche nel caso in cui uno dei genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Vengono inoltre indicati nella circolare i nuovi codici utilizzabili in denuncia Uniemens.