Il trattamento di fine mandato continua ad essere oggetto di discussione per la correttezza della tecnica impositiva applicabile. In materia, uno dei principali motivi di controversia tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti consiste nella mancanza di data certa, anteriore all’inizio del rapporto, da apporre sull’atto che riconosce il diritto alla fruizione dell’indennità.
A tal proposito si segnala l’ordinanza n. 16525 della Corte di Cassazione, depositata in data 11.06.2021, secondo cui le indennità, sia in natura, sia in denaro, corrisposte a seguito della cessazione del mandato dell'amministratore di società e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definibili ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis) del Tuir, ai fini Irpef, sono assoggettabili al regime di tassazione separata esclusivamente nel caso in cui risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'avvio del rapporto; è fatta salva l'applicazione della tassazione ordinaria, laddove quest'ultima fosse più favorevole. In mancanza di un apposito atto scritto, quindi, si dovrà procedere con l'applicazione della tassazione mediante il regime ordinario.
Il nodo della questione è sempre riferibile all'interpretazione del dato normativo fiscale contenuto nell’art. 17 del Tuir, rubricato appunto “tassazione separata”, che riporta 2 differenti previsioni rispetto...