In maniera specifica, a occuparsi della materia è il decreto interministeriale 13.07.2020, n. 12 (repertorio 14.07.2020, n. 12) attuativo dell’art. 44, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 227/2020. Per quanto concerne i requisiti, gli interessati devono essere stati titolari, nel periodo dal 1.01.2019 al 17.03.2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. È necessaria anche la titolarità nel corso del 2018 di uno o più rapporti a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, sempre per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Inoltre, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14.07.2020, entrata in vigore del decreto interministeriale.
Ai lavoratori che possono fare valere cumulativamente i 3 requisiti sopra richiamati è riconosciuta un'indennità di importo pari a € 600 per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. La domanda va presentata all’INPS in via telematica; coloro che hanno fatto richiesta per il mese di marzo 2020, di cui al D.L. 18/2020, la cui domanda è stata respinta solo con la motivazione dell'assenza della qualifica di stagionale legislativamente prevista, vedranno riesaminate d’ufficio le proprie istanze all’Inps per consentire la verifica dei requisiti di accesso. Quindi, tali lavoratori non dovranno presentare nuova domanda, in quanto verrà considerata utile quella già presentata ai sensi dell’art. 29 del Decreto Cura Italia, ancorché respinta con la motivazione di cui sopra.
Nuova domanda - Invece, coloro che non hanno presentato alcuna domanda, dovranno presentarla con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito Inps.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti: PIN rilasciato dall’Inps (ordinario o dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS).
L’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità ed è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione Naspi, l’indennità di disoccupazione Dis-Coll e l’indennità di disoccupazione agricola.
Nel caso in cui le richieste presentate dagli interessati siano respinte, non è ammesso ricorso amministrativo; l’unica via che l’assicurato potrà seguire sarà quella del ricorso giudiziario.
