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Lavoro 11 Giugno 2019

Indennizzo cessazione attività commerciale, il ritorno


Torna l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale: è stato reintrodotto dai cc. 283 e 284, art.1, L. 145/2018, che dal 1.01.2019 rendono l’indennizzo una misura strutturale con la conseguente stabilizzazione dell’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%. Con la circolare 77/2019, l’INPS illustra le linee principali della prestazione in esame. In maniera specifica, potranno beneficiare dell’indennizzo gli iscritti alla Gestione INPS dei commercianti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, l’attività: commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; su aree pubbliche, anche in forma itinerante; (art. 27 D.Lgs. 114/1998). Vi rientrano anche i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/1985, ma non i loro coadiutori. Restano fuori gli esercenti di attività commerciali all’ingrosso; le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’art. 4, c. 1, lett. h), D.Lgs. 114/1998, ossia gli esercenti attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (per esempio, commercio elettronico, vendite al domicilio dei consumatori, vendita per corrispondenza o tramite televisione, somministrazione o vendita...

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