Il mantenimento del regime forfetario è subordinato al rispetto di precisi limiti dimensionali. L'art. 1, cc. 54 e 71 L. 190/2014 stabilisce che l'accesso e la permanenza nel regime sono garantiti a fronte di ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente. Il superamento di tale limite, ma entro la soglia di 100.000 euro, comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo. Qualora i compensi percepiti superino invece 100.000 euro, il regime cessa di avere efficacia nell'anno stesso, obbligando il contribuente a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l'intero periodo d'imposta.
Ai fini della verifica di tali soglie e della determinazione del reddito, occorre avere ben chiari i criteri di imputazione temporale dei compensi. Il D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 ha profondamente modificato l'art. 54 del Tuir, allineando, per i professionisti, il momento di percezione del compenso a quello di effettuazione della ritenuta d'acconto da parte del committente. Tuttavia, occorre ricordare che tale novità normativa non esplica effetti diretti sui contribuenti in regime forfetario. Poiché le fatture emesse in tale regime non sono assoggettate a ritenuta d'acconto, per le stesse rimane applicabile il principio di cassa ordinario. Rileva dunque la data di effettivo accredito della somma.
Un esempio per chiarire: si ipotizzi che un committente disponga un bonifico a favore di un professionista il 31.12.2025 e che l'ammontare venga accreditato sul conto corrente del percipiente il 2.01.2026. In applicazione del principio di cassa pura, il compenso assumerà rilevanza fiscale, per il professionista in regime forfetario, esclusivamente nell'anno di imposta 2026 e non nel 2025. Se, invece, il professionista fosse in regime ordinario, il pagamento effettuato in data 31.12.2025 comporterebbe l’effettuazione della ritenuta in tale data e, quindi, obbligo di imputare il compenso già al 2025.
Un'attenzione particolare deve inoltre essere riservata all'indicazione delle indennità di maternità percepite. L'art. 6, c. 2 del Tuir stabilisce che le indennità conseguite in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Di conseguenza, l'indennità concorre alla formazione del reddito imponibile del forfetario; tuttavia, la stessa è neutra rispetto alla verifica dei limiti dimensionali.
A livello operativo, le istruzioni al modello Redditi PF 2026 impongono di separare i compensi ordinari dalle indennità. All’interno della sezione III del quadro LM, nei righi da LM22 a LM27, il professionista deve compilare un rigo dedicato esclusivamente all'indennità di maternità, indicando il medesimo codice ATECO 2007 dell'attività principale in colonna 1, il relativo coefficiente di redditività in colonna 2 e l'importo lordo percepito in colonna 3. A seguire, si dovrà indicare il reddito determinato forfetariamente in colonna 5 e riportare il codice 2 nella colonna 6, in quanto lavoratore autonomo. Al fine di evidenziare la natura dell’indennità (e dunque evidenziare che si tratta di somme irrilevanti sotto il profilo delle soglie), occorre compilare la colonna 7, denominata casi particolari, all'interno della quale è richiesto l'inserimento del codice 1.
Risulta evidente che una non corretta compilazione del quadro LM, ovvero un’esposizione dell’indennità sommata in maniera indistinta ai compensi ordinari, ovvero la mancata indicazione del codice 1 in colonna 7, può comportare serie problematiche laddove scatti (apparentemente) il superamento della soglia degli 85.000 euro. Infatti, se l’indicazione non avviene come richiesto, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la perdita del regime a partire dall’anno successivo, fermo restando la possibilità per il contribuente di dimostrare, in un secondo momento, la natura dell’indennità stessa, facendo salva la soglia e venendo quindi sanzionato solo per l’errata compilazione, sotto il profilo formale, del modello dichiarativo.
