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Diritto
09 Febbraio 2021
Indici rivelatori dell'inesistenza soggettiva di un fornitore
La sussistenza o meno di elementi che consentano di dedurre la fittizietà di un soggetto, risulterà sempre dirimente rispetto ai profili di attribuzione della responsabilità penale del cessionario.
La V Sezione civile della Cassazione, con la sentenza 19.01.2021, n. 733, è intervenuta in maniera specifica su una tematica da sempre dibattuta: la responsabilità penale in capo al contribuente-cessionario che si ritrova, più o meno consapevolmente, a contabilizzare fatture emesse da soggetti economici “non realmente esistenti”. Nella prassi applicativa, l'accennata natura fittizia di operatori economici con cui imprese acquirenti intrattengono rapporti commerciali, comporta una responsabilità diretta dell'acquirente che, benché non sia parte del disegno fraudolento realizzato, non abbia comunque tenuto una condotta prudente e accorta.
La prudenza si richiederebbe riguardo al fatto che l'acquirente del bene (o del servizio), usando l'ordinaria diligenza e alla luce della qualità professionale ricoperta, avrebbe dovuto immaginare che l'operazione realizzata si potesse evidentemente inserire nell'ambito di una frode dell'Iva, sempre tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare e afferenti alla sua sfera d'azione. Gli indici rilevanti per poter accertare il “sospetto” non sono supportati da nessun dato normativo ed è per questo che, a tal proposito, i giudici della Suprema Corte offrono alcuni spunti per adempiere correttamente all'obbligo di verifica dell'acquirente in ordine alla sussistenza di indici personali e operativi...