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Diritto
06 Aprile 2022
Indirizzi interpretativi del Fisco e affidamento del contribuente
Se il contribuente si affida all’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria e questa poi muta orientamento, si fruisce solo dell’esonero delle sanzioni e degli interessi, ma non della debenza del tributo.
Gli orientamenti interpretativi resi dall’Amministrazione Finanziaria nella ben nota documentazione di prassi rappresentata dalle cc.dd. circolari ministeriali, emanate in materia di gestione e regolamentazione di tributi e adempimenti a ciò connessi, non possono essere considerati alla stregua di disposizioni normative, costituenti per definizione fonte di diritti ed obblighi. In particolare, si discorre sulla vincolatività delle circolari, chiarendo come non ne possa discendere alcun vincolo, neanche per la stessa Amministrazione emanante, trattandosi di mere norme di indirizzo.
A maggior ragione, la valenza di tali disposizioni si ritiene non possa in alcun modo vincolare il contribuente, il quale, dopo essersi conformato a un'interpretazione poi risultata erronea, precedentemente fornita dalla stessa Amministrazione Finanziaria, non può invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributo dovuto, assumendo rilievo il principio di rilevanza costituzionale della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolo della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta.
Il legittimo affidamento del contribuente non può essere fondato su quella che è accertata alla stregua di una prassi illegittima dell'Amministrazione di riferimento.
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